
Il decreto sulle immagini dei musei. Primo passo verso una riforma organica?
Il decreto del Ministro Sangiuliano sulle tariffe minime da applicarsi alla riproduzione dei beni culturali degli istituti statali ha sollevato molti interrogativi da parte di alcuni funzionari dei musei e preoccupazione da parte del mondo scientifico e accademico alimentando in questi giorni discussioni sui social e articoli delle principali riviste e blog di settore.
Lo scorso anno in occasione dello sviluppo di un’applicazione per la gestione dei diritti delle riproduzioni delle opere dei Musei Reali di Torino ci siamo occupati di questo tema e della sua applicazione nel mutato contesto tecnologico del mondo museale. Vogliamo condividere alcune riflessioni emerse in quell’occasione che ci auguriamo possano essere utili a comprendere meglio l’articolato contesto della diffusione e dell’utilizzo delle immagini digitali.
Il nuovo decreto e le immagini digitali dei musei
Il recente decreto sembrerebbe non introdurre nulla di nuovo rispetto a quanto già previsto a livello normativo dal codice dei Beni culturali all’art. 108 comma 3 e successive modifiche del 2014 e 2017 e dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, attuativo della direttiva comunitaria 2019/1024.
Di certo ribadisce con chiarezza quanto fino ad oggi nei musei era lasciato alla discrezione di ciascun istituto, ovvero la richiesta di un pagamento del rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente ad eccezione soltanto delle immagini realizzate da privati.
Facendo un rapido giro sui siti dei principali musei autonomi risulta evidente che le modalità di acquisizione e riproduzioni delle immagini sono molto diverse tra loro. La Pinacoteca di Brera, ad esempio, invita a scaricare ed utilizzare liberamente per finalità di studio, valorizzazione, promozione culturale e comunicazione le immagini presenti sul sito web, mentre gli Uffizi richiedono un canone per qualsiasi tipo di riproduzione a fini sia scientifici che commerciali.
A differenza delle Biblioteche e degli Archivi che hanno regolamentato attraverso le circolari n. 33/2017 e n. 39/2017 della Direzione generale Archivi e la circolare n. 14/2017 della Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali, per i musei ad oggi non esistevano chiare indicazioni e almeno su questo il nuovo decreto ha indubbiamente il merito di fare chiarezza. Certo, come suggerito dalle Linee guida della Digital Library, sarebbe stato auspicabile un intervento non limitato all’aggiornamento dei tariffari ma volto piuttosto a riorganizzare organicamente la regolamentazione relativa alle modalità di acquisizione e riuso delle immagini in ambiente digitale per far fronte ai nuovi bisogni della società che la tecnologia ha fatto emergere.
Equiparando le immagini digitali alle stampe fotografiche e alle fotocopie, il decreto non risolve molti dei dubbi che i funzionari dei musei si trovano ad affrontare nella gestione del patrimonio digitale.
Ad esempio, la laconica distinzione tra alta e bassa risoluzione nella tabella 1 -comparata poi alle minuziose specifiche fornite per il formato delle stampe- non aiuta. Servono parametri oggettivi -300 dpi, lato lungo max 2000px ecc. – per definire a quale delle categorie appartenga un’immagine digitale.
Mancano completamente le tariffe per l’acquisizione e la digitalizzazione di originali su supporti analogici, così come manca un’indicazione delle licenze con le quali le immagini possono essere riprodotte. Il recente documento della Digital Library ricorda come le licenze Creative Commons, che si prestano bene ad essere utilizzate per rilasciare immagini e contenuti coperti da diritto d’autore, non siano adatte per le riproduzioni di beni culturali pubblici in pubblico dominio, cioè per la maggioranza delle opere presenti nei musei.
Eppure, in molti siti dei musei queste continuano ad esistere, così come l’utilizzo del marchio © Copyright che non ha ragione di essere utilizzato per opere non coperte dal diritto d’autore.
Qualche perplessità e domanda suscita anche la tabella 3 Uso e destinazione delle riproduzioni per la quale sarebbero ugualmente state utili maggiori precisazioni.
La tabella pone sullo stesso piano, ad esempio, l’uso delle immagini (editoriale, promozionale ecc.) con la posizione della stessa all’interno dei prodotti editoriali o commerciali. Così la voce pubblicazione in copertina non è chiaro a cosa si riferisca. Allo stesso modo la voce Pubblicazione online che è un canale di distribuzione, ha il valore della destinazione delle immagini, non chiarendo la differenza tra un uso editoriale on line o un e-book che ovviamente è pubblicato online. Anche il termine Editoria o rivista scientifica di settore risulta alquanto ambiguo e privo di parametri oggettivi, lasciando ancora una volta al funzionario incaricato o al soggetto richiedente il compito di stabilire se la rivista o la monografia rientrino in una fattispecie o nell’altra. Per le riviste, ad esempio un riferimento almeno alla classificazione ANVUR non sarebbe dispiaciuto, così come i riferimenti ai Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca del Consiglio Universitario Nazionale.
I coefficienti per la determinazione delle tariffe
Molto chiara risulta invece la tabella 4 con i coefficienti da applicare alle diverse fattispecie. Utilizzando la matrice PLUS, rilasciata dalla PLUS Coalition, e adottata nella nostra piattaforma, abbiamo provato a riportare le indicazioni contenute nel decreto per simulare le nuove tariffe da applicare alla richiesta di riproduzione di un’immagine digitale a colori ad alta risoluzione.
UILIZZO | MEZZO DI DISTRIBUZIONE | TIPOLOGIA | DISTRIBUZIONE | POSIZIONE | QUANTITA’ | TARIFFA |
uso personale | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | €12 |
studio | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | €12 |
editoriale | periodico o libro | pubblicazione scientifica | cartaceo | interno | <300 copie – prezzo <50€ | €12 |
<1000 copie – prezzo <50 euro | €30 | |||||
<2000 copie – prezzo <50€ | €36 | |||||
<3000 copie – prezzo <50€ | €42 | |||||
<1000 copie – prezzo >50€ | €36 | |||||
<2000 copie – prezzo >50€ | €42 | |||||
<3000 copie – prezzo >50€ | €54 | |||||
qualunque | €48 | |||||
libro | pubblicazione scientifica | e-book | qualunque | <300 download -prezzo <50€ | €12 | |
<1000 download – prezzo <50€ | €30 | |||||
<2000 download – prezzo <50€ | €36 | |||||
<3000 download – prezzo <50€ | €42 | |||||
promozionale | brochure, locandine, manifesti | mostre ed esposizioni | cartaceo | qualunque | <1000 pezzi | €72 |
<2000 pezzi | €108 | |||||
<4000 pezzi | €162 | |||||
<8000 pezzi | €216 | |||||
<12000 pezzi | €270 | |||||
editoriale | periodico o libro | pubblicazione non scientifica | cartaceo | interno | <300 copie – prezzo <50€ | €84 |
<1000 copie – prezzo <50€ | €210 | |||||
<2000 copie – prezzo <50€ | €252 | |||||
<3000 copie – prezzo <50€ | €294 | |||||
<1000 copie – prezzo >50€ | €252 | |||||
<2000 copie – prezzo >50€ | €294 | |||||
<3000 copie – prezzo >50€ | €378 | |||||
copertina | qualunque | €48 | ||||
editoriale | libro | pubblicazione non scientifica | e-book | qualunque | <300 download -prezzo <50€ | €84 |
<1000 download – prezzo <50€ | €210 | |||||
<2000 download – prezzo <50€ | €252 | |||||
<3000 download – prezzo <50€ | €294 | |||||
pubblicitario | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | qualunque | €120 |
pubblicazione online | sito web | qualunque | internet | qualunque | qualunque | €12 |
La novità rispetto alla prassi in uso presso i musei è certamente data dalla richiesta di un rimborso spese anche per l’utilizzo di immagini per uso personale o di studio, sulla base del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, attuativo della direttiva europea 2019/1024 dove all’art. 38 recita: “Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.
All’art. 39 però lo stesso decreto recita: I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto, ma non sembra quest’ultima l’opzione scelta con il nuovo decreto.
Vero è che anche l’amministrazione sostiene dei costi per la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati. E pure riducendo i costi per la gestione del servizio con l’adozione di un sistema come quello da noi realizzato, la creazione, la diffusione e la riproduzione hanno ancora un’incidenza non marginale.
Se si pensa che per la digitalizzazione dei depositi dei Musei statali sono stati stanziati con il PNRR più di 18 milioni, di cui quasi 12 milioni a debito, i 79 Musei coinvolti nel progetto per rientrare dell’investimento nel periodo 2028-2058 dovranno ricavare, solo dalla tariffazione delle riproduzioni digitali realizzate con i fondi del PNRR, almeno 5mila euro all’anno, se non vogliamo che questi debiti ricadano sulle spalle dei nostri figli e nipoti.
E allora attendiamo fiduciosi un intervento organico da parte del Ministero.